A partire dal 1 settembre 2021 (DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111, art. 2), il Green Pass o certificato equivalente* sarà inoltre necessario per imbarcarsi su:

    1. aerei;
    2. navi e traghetti per il trasporto interregionale (esclusi i collegamenti nello Stretto di Messina);
    3. treni di tipo Intercity e Alta Velocità;
    4. autobus per il trasporto interregionale;
    5. autobus per servizi di noleggio con conducente.

Il Green Pass, per l’uso sul territorio nazionale, dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. Si ricorda che un certificato che attesti la somministrazione della prima dose di vaccino a due dosi (seconda dose in attesa di somministrazione) non è invece sufficiente ai fini dell’ingresso in Italia dall’estero. Per maggiori informazioni sui requisiti di ingresso dall’estero, continuare a leggere le informazioni riportate di seguito e selezionare il link relativo all’Elenco di Paesi di interesse. 

Per maggiori informazioni sul Green Pass: https://www.dgc.gov.it/web/

*Le caratteristiche necessarie affinché una certificazione rilasciata da Autorità sanitarie estere sia considerata “equivalente” a una certificazione italiana o UE sono di norma indicate dagli Uffici competenti del Ministero della salute italiano, con apposita circolare, a fronte di provvedimenti governativi. Al momento, l’Italia riconosce come equivalenti, per l’uso sul territorio nazionale, le certificazioni rilasciate da alcuni Stati extra UE (Canada, Giappone, Israele, Regno Unito, Stati Uniti), come indicato nell’Ordinanza 29 luglio 2021, purché rispondano alle caratteristiche indicate nella Circolare del Ministero della Salute del 30 luglio 2021. Non tutte le certificazioni riconosciute come equivalenti per l’uso sul territorio nazionale sono anche valide anche per l’ingresso dall’estero (ad esempio, certificati che attestino di aver ricevuto solo la prima di due dosi di vaccino, come indicato nei paragrafi precedenti, o certificazioni di vaccinazione del Regno Unito che, per quanto valide in Italia, non esimono dal rispetto della disciplina prevista per i viaggiatori provenienti dai Paesi dell’Elenco D). Per quanto riguarda i soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione della Repubblica di San Marino, si applica una disciplina transitoria fino al 15 ottobre 2021, come previsto all’art.6 del citato DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111. La normativa in merito al Green Pass, ivi incluse le Circolari del Ministero della Salute, è disponibile qui. 

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